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Art. 58 Procedura per interrogare il sistema
1 Se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 56 e 57, viene acquisita un’immagine statica del viso della persona. Il sistema di riconoscimento facciale misura l’immagine statica e confronta i dati ottenuti con quelli biometrici memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale. 2 Se i dati biometrici coincidono, il sistema di riconoscimento facciale visualizza i dati di cui all’articolo 55 capoverso 1. |