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Art. 6 Documento di viaggio
1 Per un soggiorno di breve o lunga durata o per un transito aeroportuale, gli stranieri devono essere provvisti di un documento di viaggio valido e riconosciuto dalla Svizzera. Sono fatte salve le deroghe previste da accordi bilaterali o multilaterali. 2 Il documento di viaggio deve soddisfare i requisiti seguenti:
3 Le autorità competenti possono derogare:
4 Un documento di viaggio è riconosciuto dalla SEM se soddisfa i requisiti seguenti:
5 In casi motivati la SEM può riconoscere documenti di viaggio che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 4. Tale è il caso in particolare dei documenti di viaggio rilasciati a persone che non possiedono la cittadinanza dello Stato di rilascio, ma che hanno diritto di soggiornare legalmente sul suo territorio. 39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 733). 40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2023, in vigore dal 15 ott. 2023 (RU 2023 549). 41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 733). |