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Art. 60 Cancellazione dei dati
1 I dati memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale vanno cancellati entro 30 giorni. 2 I dati necessari nel quadro di una procedura pendente in materia di diritto penale o di una procedura pendente in materia di diritto d’asilo o di stranieri sono cancellati soltanto al passaggio in giudicato della decisione o in caso di non luogo a procedere. 3 L’immagine statica e i dati biometrici destinati al confronto con l’immagine primaria vanno distrutti immediatamente dopo la consultazione dei dati. |