1I cittadini di uno degli Stati di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2018/180643 sono soggetti all’obbligo del visto per soggiorni di breve durata.44
2 In deroga al capoverso 1, sono esentate dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata le persone seguenti:
- a.
- i titolari di un documento di viaggio valido e riconosciuto, corredato da un visto per soggiorni di lunga durata o di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen (art. 6 par. 1 lett. b e 39 par. 1 lett. a del codice frontiere Schengen45);
- b.
- i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio, speciale o ufficiale valido della Bolivia, del Marocco e degli altri Stati con cui la Svizzera ha concluso accordi bilaterali o multilaterali in materia;
- c.
- i piloti di aeromobili e altri membri dell’equipaggio conformemente all’allegato VII numero 2 del codice frontiere Schengen;
- d.
- i titolari di un lasciapassare delle Nazioni Unite valido;
- e.
- gli scolari di uno Stato non membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) domiciliati in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, purché i loro nomi figurino sull’elenco degli scolari rilasciato o autenticato dall’autorità competente dello Stato interessato conformemente alla decisione 94/795/GAI46;
- f.47
- i titolari di un documento di viaggio per rifugiati valido rilasciato da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS o dal Regno Unito conformemente all’Accordo del 15 ottobre 194648 concernente il rilascio di un titolo di viaggio ai rifugiati che sono sottoposti alla competenza del Comitato intergovernamentale per i rifugiati o conformemente alla Convenzione del 28 luglio 195149 sullo statuto dei rifugiati, purché soggiornino in detto Stato;
- g.50
- i titolari di un documento di viaggio per apolidi valido rilasciato da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS o dal Regno Unito conformemente alla Convenzione del 28 settembre 195451 relativa allo status degli apolidi, purché soggiornino in detto Stato;
- h.52
- i membri delle forze armate che viaggiano nell’ambito dell’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord (NATO) o del Partenariato per la libertà e sono titolari di documenti d’identità e di missione previsti dallo Statuto delle truppe della NATO del 19 giugno 195153.
3 I cittadini di uno degli Stati o una delle entità o autorità territoriali di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 non sono soggetti all’obbligo del visto per soggiorni di breve durata. Sono fatti salvi gli atti di esecuzione e gli atti delegati della Commissione europea per sospendere in via temporanea l’esenzione dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata, emanati in virtù del regolamento (UE) 2018/1806. Essi sono elencati nell’allegato 5.54
4 In deroga al capoverso 3, ai soggiorni con attività lucrativa si applicano le regole seguenti:
- a.
- i cittadini degli Stati e delle collettività territoriali elencati nell’allegato 2 sono soggetti all’obbligo del visto per soggiorni di breve durata sin dal primo giorno di esercizio dell’attività;
- b.
- i cittadini degli Stati e delle entità o autorità territoriali elencati nell’allegato 3 sono soggetti all’obbligo del visto per soggiorni di breve durata se svolgono un’attività lucrativa di oltre otto giorni per anno civile; se svolgono un’attività nell’edilizia, ivi compresi il genio civile o i rami edilizi accessori, nel settore alberghiero o nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, nel commercio ambulante, nel settore a luci rosse oppure nel giardinaggio o nella paesaggistica, queste persone sono soggette all’obbligo del visto sin dal primo giorno di esercizio dell’attività;
- c.
- i cittadini britannici che non siano cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (British Overseas Territories Citizens, British Overseas Citizens, British Subjects e British Protected Persons) sono soggetti all’obbligo del visto per soggiorni di breve durata se svolgono un’attività lucrativa di oltre otto giorni per anno civile. Se svolgono un’attività nell’edilizia, ivi compresi il genio civile o i rami edilizi accessori, nel settore alberghiero o nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, nel commercio ambulante, nel settore a luci rosse oppure nel giardinaggio o nella paesaggistica, sono soggetti all’obbligo del visto sin dal primo giorno di esercizio dell’attività.
5 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) adegua l’allegato 3 non appena la Svizzera è informata in merito alla conclusione di un accordo in materia di esenzione dall’obbligo del visto tra l’UE e uno degli Stati o una delle entità o autorità territoriali di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2018/1806.55
43 Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/850, GU L 110 del 25.4.2023, pag. 1.
44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 mag. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023262).
45 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 1.
46 Decisione del Consiglio, del 30 nov. 1994, relativa a un’azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell’art. K.3, par. 2, lett. b) del trattato sull’Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro (94/795/GAI), versione della GU L 327 del 19.12.1994, pag. 1.
47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20206415).
48 RS 0.142.37
49 RS 0.142.30
50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20206415).
51 RS 0.142.40
52 Introdotta dal n. I dell’O del 10 nov. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 733).
53 RS 0.510.1, allegato
54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2022, in vigore dal 10 giu. 2022 alle 18.00 (RU 2022344).
55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 gen. 2019, in vigore dal 15 feb. 2019 (RU 2019 431).