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Art. 9 Obbligo del visto per soggiorni di lunga durata
1 Per un soggiorno di lunga durata in Svizzera i cittadini di Paesi terzi sono soggetti all’obbligo di un visto rilasciato dalla Svizzera. Sono esentati dal tale obbligo i titolari di un visto per soggiorni di lunga durata o di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen.56 2 In deroga al capoverso 1, i cittadini dei seguenti Stati sono esentati dall’obbligo del visto per soggiorni di lunga durata: Andorra, Australia, Brunei Darussalam, Città del Vaticano, Giappone, Malaysia, Monaco, Nuova Zelanda, Regno Unito, San Marino e Singapore.57 56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 733). 57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021602). |
