Art. 34d Conclusione di trattati internazionali legati al modello uniforme dei visti e dei permessi di soggiorno per cittadini di Stati terzi 132
1 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (CE) n. 1683/95133, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA134 e sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1683/95 e stabiliscano prescrizioni tecniche per il modello uniforme dei visti o stabiliscano il carattere segreto di tali prescrizioni.135 2 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (CE) n. 1030/2002136, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA e sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli seguenti del regolamento (CE) n. 1030/2002 e riguardino gli ambiti seguenti:
132 Introdotto dal n. I dell’O del 13 mag. 2020, in vigore dal 15 giu. 2020 (RU 2020 1837). 133 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. f. 135 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 15 mag. 2024 (RU 2024 168). 136 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. g. |