1 I passeggeri di aeromobili soggetti all’obbligo del visto in virtù degli articoli 8 e 9 sono esentati dall’obbligo del visto di transito aeroportuale se soddisfano le condizioni dell’articolo 5 lettere a, c–f.
2 In deroga al capoverso 1, sono soggetti all’obbligo del visto di transito aeroportuale:
- a.
- i cittadini degli Stati elencati nell’allegato IV del codice dei visti61 (art. 3 par. 1 del codice dei visti);
- b.
- i cittadini degli Stati elencati nell’allegato 4 per i quali il DFGP ha introdotto un obbligo di visto di transito aeroportuale a causa di un forte numero di entrate illegali in Svizzera di passeggeri di aeromobili in transito (art. 3 par. 2 del codice dei visti).
3 Il DFGP ha la facoltà di adeguare periodicamente l’allegato 4 previo esame della situazione migratoria.
4 In virtù dell’articolo 3 paragrafo 5 del codice dei visti, le seguenti persone sono esentate dall’obbligo del visto di transito aeroportuale:
- a.
- i titolari di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS;
- b.62
- i cittadini di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:
- 1.63
- titolo di soggiorno valido rilasciato da Andorra, Canada, Giappone, San Marino, Regno Unito o Stati Uniti d’America, secondo l’allegato V del codice dei visti, che garantisca la riammissione incondizionata del titolare,
- 2.
- titolo di soggiorno valido per un Paese o territorio d’oltremare dei Paesi Bassi: Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba;
- c.64
- i cittadini di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS in possesso di un visto valido per uno degli Stati seguenti:
- 1.
- uno Stato membro dell’UE che non ha recepito il codice dei visti o non lo applica ancora integralmente,
- 2.
- Canada, Giappone o Stati Uniti d’America,
- 3.
- un Paese o territorio d’oltremare dei Paesi Bassi: Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba;
- d.65
- i familiari di cittadini di uno Stato membro dell’UE di cui all’articolo 3 dell’allegato I dell’Accordo del 21 giugno 199966 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) e i familiari di cittadini del Regno Unito che beneficiano dell’Accordo del 25 febbraio 201967 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone;
- e.
- i titolari di un passaporto diplomatico riconosciuto e valido rilasciato da uno degli Stati menzionati nel capoverso 2;
- f.
- i membri dell’equipaggio di aerei che sono cittadini di una parte contraente alla convenzione del 7 dicembre 194468 relativa all’aviazione civile internazionale.
4bis Per i cittadini di cui al capoverso 4 lettera c che effettuano il viaggio di ritorno dopo la scadenza del visto, l’esenzione dall’obbligo del visto è applicabile soltanto se essi rientrano nel loro Paese partendo dallo Stato che ha rilasciato il visto.69
5 I passeggeri di aeromobili esentati dall’obbligo del visto in virtù degli articoli 8 e 9 sono parimenti esentati dall’obbligo del visto di transito aeroportuale.
61 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. c.
62 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ago. 2019, in vigore dal 2 feb. 2020 (RU 2019 2633).
63 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 23 ago. 2024 (RU 2024 434).
64 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ago. 2019, in vigore dal 2 feb. 2020 (RU 2019 2633).
65 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 23 ago. 2024 (RU 2024 434).
66 RS0.142.112.681
67 RS 0.142.113.672
68 RS 0.748.0
69 Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 ago. 2019, in vigore dal 2 feb. 2020 (RU 2019 2633).