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Art. 13 Impronte digitali
1 Le impronte digitali dei richiedenti un visto per soggiorni di breve durata sono rilevate secondo l’ordinanza VIS del 18 dicembre 201371. 2 Possono inoltre essere utilizzate per stabilire l’identità del richiedente conformemente all’articolo 102 capoverso 1 LStrI. |
