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Art. 30 Reintroduzione dei controlli alle frontiere interne
1 Se sono adempiute le condizioni previste all’articolo 25 paragrafo 1 del codice frontiere Schengen90, il Consiglio federale decide in merito alla reintroduzione dei controlli alle frontiere interne. 2 In casi urgenti il DFGP ordina le misure immediate necessarie per reintrodurre i controlli alle frontiere. Ne informa senza indugio il Consiglio federale. 3 I collaboratori dell’UDSC responsabili dei controlli alle frontiere procedono ai controlli alle frontiere interne d’intesa con i Cantoni di confine.91 90 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 1. 91 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 nov. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 733). |
