Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sul fallimento delle imprese di assicurazionedel 17 ottobre 2012 (Stato 1° gennaio 2013) |
Art. 40 Beni scoperti e depositati successivamente
1Se entro dieci anni dalla conclusione della procedura di fallimento sono scoperti beni o altre pretese che fino a tal momento non facevano parte della massa del fallimento, la FINMA incarica un liquidatore del fallimento di riprendere la procedura di fallimento senza ulteriori formalità. 2I beni patrimoniali o le pretese scoperti successivamente sono ripartiti tra i creditori che hanno subito perdite e dei quali il liquidatore del fallimento conosce i dati necessari per il versamento. Il liquidatore del fallimento può invitare i creditori a fornirgli i dati aggiornati, pena la perenzione del loro diritto. Impartisce a tale scopo un congruo termine. 3Qualora appaia evidente che i costi derivanti dalla riapertura della procedura di fallimento non sono coperti o sono soltanto leggermente inferiori al ricavato atteso dalla realizzazione dei beni patrimoniali scoperti in un secondo momento, la FINMA può rinunciare alla riapertura della procedura stessa. La FINMA conferisce i beni patrimoniali scoperti in un secondo momento a favore della Confederazione. 4I beni patrimoniali depositati che divengono disponibili o che non sono stati ritirati dopo dieci anni sono parimenti realizzati secondo il capoverso 1 e ripartiti conformemente al capoverso 2, fatte salve disposizioni di diverso tenore previste da leggi specifiche. È fatto salvo il capoverso 3. |