Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sul fallimento delle imprese di assicurazionedel 17 ottobre 2012 (Stato 1° gennaio 2013) |
Art. 5 Consultazione degli atti
1Chi rende verosimile la diretta compromissione dei propri interessi patrimoniali a causa del fallimento può prendere visione dei documenti relativi al fallimento. 2La consultazione degli atti può essere limitata a determinate fasi della procedura oppure ristretta o preclusa se sussistono interessi contrari preponderanti. 3Chi ottiene l'autorizzazione alla consultazione degli atti può utilizzare le informazioni ottenute unicamente per salvaguardare i propri interessi patrimoniali diretti. 4La consultazione degli atti può essere subordinata a una dichiarazione secondo la quale le informazioni acquisite dagli atti saranno utilizzate unicamente per salvaguardare i propri interessi patrimoniali diretti. In caso di violazione può essere prospettata preventivamente la comminatoria della pena di cui all'articolo 48 della legge del 22 giugno 20071 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e all'articolo 292 del Codice penale2. 5Il liquidatore del fallimento e, dopo la chiusura della procedura di fallimento, la FINMA, decidono in merito alla consultazione degli atti. |