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Art. 2a Esigenze della prassi farmaceutica 2
1 Se sono state effettuate rilevazioni ai sensi dell’articolo 9 dell’ordinanza del 14 novembre 20183 sull’autorizzazione dei medicamenti, i Cantoni tengono conto dei relativi risultati nello stabilire le esigenze della prassi farmaceutica di cui all’articolo 2 capoverso 1. 2 Le esigenze della prassi farmaceutica sono rese note all’Istituto allo scopo di aggiornare la farmacopea. 2 Introdotto dal n. I dell'O dell’8 set. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 4029). 3 RS 812.212.1. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512) con effetto dal 1° gen. 2019. |