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Art. 9 Limite di spesa
(art. 20 LFC) 1 I limiti di spesa sono accordati sia in virtù di un messaggio con decreto federale particolare sia congiuntamente con il preventivo e le sue aggiunte. 2 In difetto di disposizioni in atti normativi speciali, spetta all’Amministrazione delle finanze determinare, sentite le unità amministrative interessate e il dipartimento, se le condizioni per un limite di spesa sono adempiute e in quale forma esso deve essere domandato. |