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Art. 1 Organizzazioni della formazione continua
1 Le organizzazioni della formazione continua che possono essere sostenute finanziariamente dalla Confederazione ai sensi dell’articolo 12 LFCo devono soddisfare, oltre ai requisiti stabiliti all’articolo 12 capoverso 2 LFCo, le seguenti condizioni:
2 Un’organizzazione della formazione continua è attiva a livello nazionale se è attiva nella Svizzera italiana, tedesca e francese e se le attività che svolge esplicano effetti sovraregionali, segnatamente in più regioni linguistiche. |