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Art. 10 Accordi di programma
1 I programmi cantonali costituiscono la base degli accordi di programma (art. 11 cpv. 1). Questi ultimi comprendono in particolare gli obiettivi di programma, gli aiuti finanziari della Confederazione e gli indicatori per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi. 2 Un accordo di programma dura quattro anni, salvo che per il coordinamento con altri programmi cantonali non sia più indicata una durata diversa. 3 Gli accordi di programma possono essere prolungati di un periodo una sola volta. |