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Art. 11 Aiuti finanziari ai Cantoni
1 La SEFRI concede gli aiuti finanziari, di regola, sulla base di un accordo di programma di cui all’articolo 20a della legge del 5 ottobre 19906 sui sussidi. 2 Per motivi di efficienza, gli aiuti finanziari possono essere previsti anche in un accordo di prestazione o concessi mediante decisioni formali. 6 RS 616.1 |