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Art. 2 Prestazioni sostenute
1 Possono essere sostenute con aiuti finanziari le seguenti prestazioni:
2 Il Dipartimento dell’economia, della formazione e della ricerca può proporre al Consiglio federale le priorità tematiche per il periodo di sussidio coperto dal messaggio concernente la promozione dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione (periodo ERI). |