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Art. 4 Domanda
1 La domanda di concessione di aiuti finanziari deve comprendere:
2 La documentazione relativa alla domanda deve essere presentata alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) entro il 30 aprile dell’ultimo anno di un periodo ERI. La richiesta concerne il periodo ERI successivo. 3 La SEFRI fornisce i moduli per la presentazione della domanda.2 4 Se la SEFRI constata che diverse domande concernono prestazioni identiche o analoghe, essa le rinvia ai richiedenti sollecitandoli a coordinare tali prestazioni. 2 www.sbfi.admin.ch/formazione-continua |