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Art. 7 Obbligo di comunicazione
1 I beneficiari degli aiuti finanziari informano tempestivamente la SEFRI di ogni modifica sostanziale relativa alla loro organizzazione e di ogni eventuale rischio che gli obiettivi convenuti non vengano raggiunti. 2 Le proposte su come fornire in altro modo le prestazioni convenute devono essere sottoposte alla SEFRI per approvazione. |