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Art. 8 Obiettivi nazionali
1 La SEFRI stabilisce insieme ai Cantoni, coinvolgendo le organizzazioni del mondo del lavoro, gli obiettivi nazionali concernenti l’acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti. A questo proposito la SEFRI provvede al coordinamento con altri servizi federali interessati. 2 Gli obiettivi nazionali vengono verificati ogni quattro anni. |