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Art. 9 Programmi cantonali
1 Gli obiettivi nazionali convenuti vengono attuati mediante programmi di singoli o più Cantoni. 2 I programmi cantonali vengono elaborati da un organismo designato dal Cantone. Questo organismo è anche responsabile del coordinamento con altri Cantoni e con la Confederazione. 3 I programmi cantonali per la promozione delle competenze di base degli adulti devono essere coordinati con le misure adottate in virtù di altre leggi speciali e, in particolare, con i programmi cantonali di integrazione secondo l’articolo 58 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 20054 sugli stranieri e la loro integrazione5. 4 Nell’ambito dei loro programmi, i Cantoni decidono in merito alla ripartizione degli aiuti finanziari. 5 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. |