Ordinanza
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Art. 11 Riunioni, quorum
1 Il Consiglio del Fondo si riunisce almeno una volta l’anno. 2 Può deliberare se sono presenti almeno la metà dei suoi membri. 3 Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti decide il presidente. 4 Le decisioni possono essere prese anche mediante circolazione degli atti. Sono valide quando la maggioranza dei membri accetta una proposta. Sono registrate nel verbale della riunione successiva del Consiglio del Fondo. |