Ordinanza
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Art. 12 Indennità
1 I membri del Consiglio del Fondo hanno diritto a un’indennità, sempre che non abbiano alcun rapporto di lavoro con l’Amministrazione federale, e al rimborso delle spese. 2 L’indennità ammonta a 200 franchi al massimo per giorno di seduta, compresi i lavori di preparazione. Per il presidente ammonta a 250 franchi al massimo. Il membro del Consiglio del Fondo che assume la funzione di segretario riceve, per le sue spese, un’indennità forfettaria annua massima di 5000 franchi. 3 Il regolamento interno disciplina i dettagli. |