Ordinanza
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Art. 14 Consiglio del Fondo
1 Il Consiglio del Fondo ha i compiti seguenti:
2 Può delegare singole sue competenze a uno o più membri. 3 L’autorità di vigilanza può autorizzare l’utilizzo dei capitali del Fondo di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere a–c per i compiti secondo l’articolo 2, purché le rispettive condizioni imposte lo consentano. Può affidare al Consiglio del Fondo l’amministrazione di altri fondi che sottostanno alla sua vigilanza, ma che non contribuiscono alla costituzione del capitale del Fondo. 4 Le disposizioni della presente ordinanza si applicano per analogia, tenendo conto delle condizioni imposte dal relativo fondo. |