Ordinanza
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Art. 2 Compiti e competenze
1 Il Fondo sostiene:
2 Può concedere contributi, in particolare al Servizio sociale dell’esercito, per l’informazione relativa all’aiuto secondo il capoverso 1. 3 Se dopo il versamento dei contributi secondo i capoversi 1 e 2 e dopo la costituzione delle riserve rimangono risorse da devoluzioni di terzi, con il consenso dell’autorità di vigilanza può utilizzare tali risorse conformemente alla loro destinazione. |