Ordinanza
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Art. 3 Principi
1 Il Fondo opera secondo i principi seguenti:
2 Le prestazioni transitorie secondo il capoverso 1 lettera a numero 3 sono limitate a 20 000 franchi e sono versate a titolo di prestito. In caso d’indigenza del richiedente i prestiti possono essere concessi senza interesse. Il rimborso del prestito diventa esigibile quando e nella misura in cui possono essere pretese retroattivamente prestazioni assicurative o altre prestazioni contrattuali o legali. La rimborsabilità di un prestito che supera queste prestazioni è valutata sulla base del capoverso 1 lettera a numero 2. 3 Non vi è alcun diritto a prestazioni del Fondo. |