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Ordinanza sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione (OFDP)
del 30 novembre 2018 (Stato 1° gennaio 2019)
Art. 5Amministrazione del patrimonio
1 Il Consiglio del Fondo amministra il patrimonio del Fondo secondo i principi ammessi dalla pratica commerciale. Amministra i valori immobiliari d’intesa con il competente organo della costruzione e degli immobili di cui all’articolo 8 dell’ordinanza del 5 dicembre 20083 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione.
2 Le liquidità del Fondo e il capitale dei fondi amministrati dal Consiglio del Fondo sono collocati di principio presso l’Amministrazione federale delle finanze (AFF) e amministrati nel quadro della tesoreria centrale. Le eccezioni sono convenute con l’AFF. Per l’esecuzione del traffico dei pagamenti e per la custodia dei titoli, d’intesa con l’AFF il Consiglio del Fondo può gestire conti e depositi in una banca assoggettata alla legge dell’8 novembre 19344 sulle banche.
3 La rimunerazione delle risorse del Fondo e dei fondi di cui all’articolo 4 capoverso 1 è retta dall’articolo 70 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 aprile 20065 sulle finanze della Confederazione.
4 Ogni anno l’AFF mette a disposizione del Consiglio del Fondo i redditi dei capitali e i ricavi da interessi.