Art. 27 Servizio di revisione 56
1 Al Servizio di revisione e alla revisione si applicano per analogia le disposizioni relative alla revisione ordinaria del diritto della società anonima. 2 Il Servizio di revisione presenta il risultato degli esami alla Commissione e al DATEC, a destinazione del Consiglio federale. 3 Dopo la presentazione di nuovi studi sui costi e prima della fissazione dei contributi, il Servizio di revisione certifica la plausibilità del modello attuariale e ne verifica il corretto funzionamento nonché l’acquisizione dei dati dagli studi sui costi. 56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4213). |