Art. 33a Disposizione transitoria della modifica del 25 giugno 2014 83
Il periodo di tassazione di cinque anni di cui all’articolo 9 capoverso 1 viene mantenuto dopo l’entrata in vigore della modifica del 25 giugno 2014. 83 Introdotto dal n. I dell’O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231). |