Art. 15d Contenuto del passaporto per equide
1 Il passaporto per equide deve contenere le seguenti indicazioni: - a.
- il nome e l’indirizzo del proprietario al momento del rilascio del passaporto, nonché una sezione sulla registrazione di successivi proprietari;
- b.
- il numero d’identificazione conformemente alle direttive dell’Universal Equine Life Number (UELN)122, codice a barre incluso;
- c.123
- ...
- d.
- i seguenti dati relativi all’animale:
- 1.
- nome dell’animale,
- 2.
- numero d’identificazione (UELN) della madre e del padre, se disponibile,
- 3.
- data e luogo di nascita dell’animale,
- 4.
- sesso dell’animale,
- 5.124
- nomi sportivi o d’uso dell’animale, se disponibili,
- 6.
- specie (cavallo, asino, mulo, bardotto),
- 7.125
- colore dell’animale;
- e.
- il numero di microchip;
- f.
- lo scopo d’utilizzazione ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 18 agosto 2004126 sui medicamenti veterinari;
- g.
- una sezione per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione in caso di cambiamento del detentore di cui all’articolo 23 dell’ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti veterinari e della dichiarazione sanitaria di cui all’articolo 24 dell’ordinanza del 23 novembre 2005127 concernente la macellazione e il controllo delle carni;
- h.
- il sistema di lettura, se esso non corrisponde alla norma ISO 11784;
- i.
- la data e il luogo di rilascio del passaporto, il nome, l’indirizzo e la firma di chi lo ha rilasciato.
2 Il passaporto per equide deve inoltre contenere i seguenti allegati: - a.
- la prova del controllo d’identità dell’equide, per il quale è stato rilasciato il passaporto;
- b.128
- la prova della vaccinazione contro l’influenza equina, comprese le vaccinazioni combinate;
- c.129
- la prova della vaccinazione contro malattie diverse dall’influenza equina;
- d.
- la prova di controlli sanitari dell’equide mediante esami di laboratorio.
122 Direttive dell’Universal Equine Life Number: www.ueln.net 123 Abrogata dal n. I dell’O del 20 giu. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 20142243). 124 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219). 125 Introdotto dal n. I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 20142243). 126 RS 812.212.27 127 [RU 2005 5493, 2006 48074809, 2007 561all. 2 n. 2 2711 n. II 1, 2008 5169, 2011 2699all. 8 n. II 2 5453 all. 2 n. II 2, 2013 3041n. I 8, 2014 1691all. 3 n. II 6, 2015 36295201all. n. II 3. RU 2017411art. 62]. Vedi ora la l’O del 16 dic. 2016 (RS 817.190). 128 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859). 129 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).
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