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Art. 17a Microchip per l’identificazione 148
1 I microchip per l’identificazione devono corrispondere alle norme ISO 11784: 2 I microchip con la Svizzera come Paese di provenienza possono essere forniti o ceduti solo a veterinari in possesso dell’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione e con studio medico in Svizzera. Solo tali veterinari possono utilizzare i microchip per l’identificazione. Essi devono disporre di un dispositivo di lettura. 3 Al momento della fornitura, il distributore dei microchip deve notificare al gestore della banca dati il nome del veterinario rifornito e i numeri dei microchip. 4 Al momento della cessione dei microchip, il veterinario deve notificare al gestore della banca dati il nome del destinatario e i numeri dei microchip. 148 Introdotto dal n. I dell’O del 20 giu. 2014 (RU 2014 2243). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721). 149 I testi delle norme possono essere consultati gratuitamente od ottenuti a pagamento presso lʼAssociazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch. 150 RS 784.101.2 151 Nuovo testo del n. III dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6213). |