|
Art. 17f Registrazione di dati da parte del gestore della banca dati sui cani 156
1 Il gestore della banca dati sui cani registra i dati notificati secondo l’articolo 17acapoversi 3 e 4. 2 Esso può registrare nella banca dati sui cani i pertinenti dati per le persone, le istituzioni e le autorità tenute alla registrazione di dati. 156 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721). |