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Art. 55a Obbligo di autorizzazione 247
1 La gestione di un centro di magazzinaggio del seme o di una stazione di inseminazione che praticano scambi transfrontalieri è soggetta ad autorizzazione. L’autorizzazione viene rilasciata se gli stabilimenti soddisfano i requisiti di cui all’articolo 54. 2 Le persone e le istituzioni di cui all’articolo 55 capoverso 1bis lettere a–c sono esonerate dall’obbligo di autorizzazione per la gestione di un centro di magazzinaggio del seme. 247 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859). |