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Art. 58a Obbligo di autorizzazione 249
Gli scambi transfrontalieri di ovuli o embrioni sono soggetti ad autorizzazione. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’adempimento dei requisiti di cui agli articoli 57 e 58. 249 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859). |