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Art. 76a
1 Gli effettivi svizzeri sono sorvegliati tramite un programma nazionale di sorveglianza. 2 L’USAV stabilisce, previa consultazione dei veterinari cantonali:
3 Emana prescrizioni tecniche sul programma di sorveglianza. 4 Ordina, previa consultazione dei veterinari cantonali, ulteriori analisi qualora nell’ambito del programma di sorveglianza siano stati rilevati effettivi infetti. |