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Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza designa le singole epizoozie altamente contagiose (art. 2) e altre epizoozie (art. 3–5). 2 Fissa i provvedimenti di lotta e disciplina l’organizzazione della lotta alle epizoozie, nonché le indennità corrisposte ai detentori di animali. |