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Art. 37b Sorveglianza da parte del veterinario ufficiale 223
Il veterinario cantonale dispone che le stalle dei commercianti di bestiame e le registrazioni sul traffico di animali siano sottoposte, a intervalli di tempo regolari, a un controllo basato sui rischi da parte del veterinario ufficiale. 223 Introdotto dal n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255). |