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Art. 63 Primi provvedimenti degli organi della polizia epizootica
Il veterinario ufficiale, l’assistente specializzato ufficiale, l’ispettore degli apiari o gli organi di vigilanza sulla pesca a cui sono stati notificati la comparsa o il sospetto di un’epizoozia:263
263 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 5 dell’O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007561). |