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Art. 10 Identificazione e riconoscimento degli animali ad unghia fessa
1 L’identificazione degli animali ad unghia fessa deve essere uniforme, chiara e permanente e permettere di riconoscere singolarmente l’animale. L’USAV emana prescrizioni tecniche76 sul modo d’identificazione e sulla sua esecuzione. 1bis ...77 2 L’identificazione degli animali della specie suina e della selvaggina deve consentire unicamente di riconoscere l’azienda detentrice di animali nella quale l’animale è nato.78 3 L’identificazione deve essere effettuata al più tardi:
4 I contrassegni possono essere rimossi soltanto con l’autorizzazione dell’autorità cantonale competente. 5 Gli animali ad unghia fessa non contrassegnati non possono essere trasferiti da un’azienda detentrice di animali all’altra.80 6 I contrassegni di animali ad unghia fessa morti o uccisi possono essere rimossi soltanto nell’impianto di eliminazione.81 76 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069). 77 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018 (RU 2018 2069). Abrogato dall’all. 3 n. II 9 dell’O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 751). 78 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647). 79 Introdotta dal n. I dell’O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337). 80 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647). 81 Introdotto dal n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3065). |