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Art. 11 Identificazione e riconoscimento degli animali a unghia fessa: disposizioni speciali per animali della specie suina e della selvaggina 97
L’identificazione degli animali della specie suina e della selvaggina deve consentire unicamente il riconoscimento dell’azienda detentrice di animali in cui è nato l’animale. 97 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). |