Art. 11b Rilascio del certificato d’accompagnamento 102
1 Se un animale a unghia fessa è trasferito in un’altra azienda detentrice di animali, il detentore deve rilasciare un certificato d’accompagnamento e conservarne una copia. Il certificato deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 12 e può essere rilasciato e conservato in forma cartacea o elettronica. 2 Se il certificato d’accompagnamento è rilasciato in forma elettronica, i dati devono essere consultabili durante il trasporto e presso il destinatario. 3 Se è rilasciato in forma cartacea, esso accompagna l’animale durante il trasporto e deve essere consegnato al destinatario. 4 In caso di accresciuto pericolo di epizoozia, il veterinario cantonale può prescrivere che:
102 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). |