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Art. 12 Contenuto del certificato d’accompagnamento 103
1 Il certificato d’accompagnamento deve contenere le seguenti indicazioni:
2 Se la conferma di cui al capoverso 1 lettera h non può essere data, il certificato d’accompagnamento può essere rilasciato soltanto con l’attestazione di un organo della polizia epizootica. 103 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). |