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Art. 12a Validità del certificato d’accompagnamento 105
1 Il certificato d’accompagnamento è valido solo il giorno del trasferimento. 2 I certificati d’accompagnamento per mercati, esposizioni e manifestazioni analoghe della durata di più giorni nonché quelli per l’estivazione sono validi fino al rientro degli animali, se questi ultimi rientrano nell’azienda detentrice da cui sono partiti e se i dati sono ancora corretti. 3 I certificati d’accompagnamento per gli animali che vengono trasportati di notte per la macellazione sono validi fino all’arrivo al macello, a condizione che nel frattempo gli animali non siano trasferiti in un’altra azienda detentrice di animali. 105 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069). |