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Art. 15a Identificazione degli equidi
1 Il proprietario di un equide deve richiederne l’identificazione mediante microchip al più tardi entro il 30 novembre del rispettivo anno di nascita, tranne nel caso in cui l’equide sia macellato prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita. Gli equidi nati in novembre e dicembre devono essere identificati entro il 30 novembre dell’anno successivo. 2 L’identificazione può essere effettuata da veterinari e da persone con un diploma professionale federale o riconosciuto a livello federale che abilita a effettuare iniezioni su animali. L’identificazione ha luogo conformemente al diploma in modo autonomo o sotto sorveglianza. Queste persone autorizzate devono impiantare il microchip fra la nuca e il garrese a metà del collo sulla parte sinistra nella zona del girocollo e verificare infine la funzione del microchip mediante un dispositivo di lettura. 3 Il microchip deve corrispondere alle norme ISO 11784:1996/Amd 2:2010119 e 11785:1996/Cor 1:2008120 e contenere il codice del Paese Svizzera e del fabbricante. Sono fatti salvi gli articoli 6–20 dell’OIT121.122 4 Questi microchip possono essere forniti e trasmessi solo alle persone autorizzate di cui al capoverso 2. 119 I testi delle norme menzionate possono essere consultati gratuitamente od ottenuti a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch. 120 I testi delle norme menzionate possono essere consultati gratuitamente od ottenuti a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch. 122 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). |