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Art. 15c Passaporto per equide
1 Il proprietario di un equide deve richiedere il rilascio di un passaporto per equide al più tardi entro il 31 dicembre del rispettivo anno di nascita. Per gli equidi nati in novembre e dicembre, il passaporto per equide dev’essere rilasciato entro il 31 dicembre dell’anno successivo. 2 Prima del rilascio del passaporto di base (art. 15dbis cpv. 1), l’animale dev’essere identificato mediante microchip secondo l’articolo 15a.124 3 ...125 4 Sino al rilascio del passaporto, l’attestato di registrazione di cui all’articolo 27 capoverso 2 OIBDTA126 vale quale documento di identificazione.127 5 La conservazione del passaporto per equide spetta al proprietario.L’animale deve sempre essere munito del passaporto per equide, di una copia della scheda di segnalazione o di una copia della pagina di copertina del passaporto per equide con il numero del microchip.128 6 All’atto della macellazione dell’animale, il proprietario deve assicurare che il passaporto per equide o l’attestato di registrazione di cui all’articolo 22capoverso 2 dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 sia ceduto con l’equide.129 7 Dopo la macellazione, la morte o l’eutanasia dellʼanimale, il macello130 o il proprietario deve inviare il passaporto per equide al servizio che lo ha rilasciato per l’annullamento. Su richiesta, il passaporto annullato deve essere rinviato al proprietario.131 8 All’atto dell’importazione di un animale dev’essere disponibile un passaporto per equide. Qualora questo non fosse disponibile, il proprietario deve richiederne uno entro 30 giorni.132 124 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 20142243). 125 Abrogato dal n. I dell’O del 25 mag. 2011, con effetto dal 1° lug. 2011 (RU 20112691). 127 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II 9 dell’O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 751). 128 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 20142243). 129 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 20142243). 130 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 131 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 20142243). 132 Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 20154573). |