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Art. 15f Convenzioni con organizzazioni riconosciute all’estero 154
1 Se un’organizzazione di allevamento con sede nell’Unione europea tiene un libro genealogico per equidi di una determinata razza e il suo raggio d’attività territoriale in virtù dell’articolo 13 capoverso 2 dell’ordinanza del 31 ottobre 2012155 sull’allevamento di animali è stato esteso alla Svizzera, con questa organizzazione di allevamento l’UFAG può stipulare, per gli animali della razza interessata, una convenzione per il rilascio del codice UELN, il rilascio del passaporto oppure per entrambi.156 2 Nelle convenzioni gli obblighi di notifica sono disciplinati conformemente all’articolo 15e capoverso 6.157 154 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859). 156 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021697). 157 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255). |