Art. 17a Microchip per l’identificazione 162
1 Il microchip deve corrispondere alle norme ISO 11784:1996/Amd 2:2010163 e 11785:1996/Cor 1:2008164 e contenere il codice del Paese di provenienza e del fabbricante. Sono fatti salvi gli articoli 6–20 dell’OIT165.166 2I microchip con la Svizzera come Paese di provenienza possono essere forniti o ceduti solo a veterinari in possesso dell’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione e con studio medico in Svizzera. Solo tali veterinari possono utilizzare i microchip per l’identificazione. Essi devono disporre di un dispositivo di lettura. 3 Al momento della fornitura, il distributore dei microchip deve notificare al gestore della banca dati il nome del veterinario rifornito e i numeri dei microchip. 4 Al momento della cessione dei microchip, il veterinario deve notificare al gestore della banca dati il nome del destinatario e i numeri dei microchip. 162 Introdotto dal n. I dell’O del 20 giu. 2014 (RU 2014 2243). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721). 163 I testi delle norme menzionate possono essere consultati gratuitamente od ottenuti a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch. 164 I testi delle norme menzionate possono essere consultati gratuitamente od ottenuti a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch. 166 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). |