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Art. 17i Accesso alla banca dati sui cani: diritti di consultazione 174
1 Per l’adempimento dei propri compiti legali, le seguenti autorità possono consultare online i dati di tutta la Svizzera contenuti nella banca dati sui cani:
2 Per identificare i cani, i veterinari possono consultare online i dati di tutta la Svizzera relativi ai detentori di cani e alle persone che importano un cane o ne prendono in custodia uno per oltre tre mesi. 3 Per l’adempimento dei propri compiti legali, le autorità designate dal diritto cantonale possono consultare online i dati della banca dati sui cani, sempreché il diritto cantonale lo preveda. 174 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721). |