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Art. 18a Registrazione di aziende detentrici di equidi o pollame da cortile e di apiari 183184
1 I Cantoni registrano tutte le aziende in cui sono tenuti equidi o pollame da cortile. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti:185
2 I Cantoni registrano tutti gli apiari occupati e vuoti. Al tale scopo designano un servizio che registri il nome e l’indirizzo dell’apicoltore nonché il numero, l’ubicazione e le coordinate geografiche di tutti gli apiari. 3 Il detentore di animali annuncia al servizio cantonale competente, entro dieci giorni lavorativi, una nuova azienda detentrice di animali, il cambio di detentore e la chiusura dell’azienda. 3bis L’apicoltore annuncia al servizio cantonale competente, entro tre giorni lavorativi, un nuovo apiario, il cambio di apicoltore e la chiusura dell’apiario.187 4 Il servizio cantonale assegna un numero d’identificazione ad ogni detentore di animali e ad ogni azienda detentrice di equidi o di pollame da cortile, come pure ad ogni apicoltore e ad ogni apiario.188 4 Il servizio cantonale assegna un numero d’identificazione a ogni detentore, a ogni azienda detentrice di equidi,pollame da cortile o pesci nonché a ogni apicoltore e a ogni apiario. 5 Il servizio cantonale trasmette, in formato elettronico, i dati e le relative modifiche all’UFAG. 6L’UFAGemana, d’intesa con l’USAV,prescrizionitecniche concernenti i capoversi 1, 2 e 4. 183 Introdotto dal n. I dell’O del 15 nov. 2006 (RU 2006 5217). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255). 184 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859). 185 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859). 186 Abrogata dal n. I dell’O del 30 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859). 187 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2012 (RU 2012 6859). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219). 188 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859). |
