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Art. 18b Obbligo di notifica in caso di stabulazione di effettivi di pollame 189
1 Per le aziende detentrici di pollame delle seguenti dimensioni i detentori di animali devono notificare al gestore della banca dati sul traffico di animali entro dieci giorni l’avvenuta stabulazione di un nuovo effettivo:
2 Le organizzazioni di pollame da ingrasso devono inviare annualmente all’USAV un elenco aggiornato dei loro membri che gestiscono un’azienda detentrice di pollame di cui al capoverso 1 lettere c e d. L’USAV mette l’elenco a disposizione degli uffici veterinari cantonali. 189 Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4255). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069). |
